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Art. 29 – Scioglimento dell’associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione diocesana, è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica del Vescovo.
2. Il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe; la delibera è assunta dal Consiglio diocesano, col voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, sentito il Vescovo.
Art. 30 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico, in quanto applicabili.