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Sommario Premessa Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. V Cap. VI Cap. VIII

 

 

 

Capitolo VII

 

Disposizioni amministrative

 

Art. 24 - Contributi associativi e autofinanziamento

 

1.       Gli aderenti all’Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, in base ai criteri specificati dall’art. 28 del RN e secondo le proprie possibilità, al finanziamento dell’associazione locale, diocesana e nazionale.

 

2.       La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio Diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale; le quote o i contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento dell’attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.

 

3.       Il Consiglio Diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta dettate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 28.5 del RN.

 

4.       L’associazione diocesana e le sue articolazioni territoriali, possono promuovere ogni anno attività di autofinanziamento, nel rispetto dei criteri di sobrietà, di legittimità e di trasparenza, per integrare le quote di adesione e per soddisfare alle esigenze di funzionamento dell’associazione stessa.

 

Art. 25 - Gestione amministrativa diocesana

 

1.       L’associazione diocesana è un centro d’imputazione d’interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; la gestione amministrativa dell’associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

 

Art. 26 - Amministratore

 

1.       La responsabilità dell’amministrazione dell’associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all’Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un comitato di affari economici con funzioni consultive.

 

2.       L’amministratore, coadiuvato da tale comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo, entro il mese di settembre di ogni anno, e consuntivo, entro il mese di agosto di ogni anno, da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l’approvazione.

 

3.       Il bilancio preventivo dovrà prevedere la distribuzione delle risorse economiche in modo tale da stabilire priorità in ordine alle voci di bilancio tali per cui possano essere soddisfatti gli aspetti solidali e le finalità statutarie; il conto consultivo dovrà evidenziare come le scelte adottate durante l’anno associativo siano state rispondenti ai criteri su menzionati.

 

4.       Il bilancio dovrà prevedere, di anno in anno, una riserva economica destinata alla coperture dei rimborsi relativi a spese sostenute e dimostrate dai responsabili diocesani nell’espletamento dei ruoli ad essi attribuiti.

 

Art. 27 - Comitato affari economici

 

1.       Il comitato degli affari economici è presieduto dall’amministratore, ed è composto da altri due aderenti, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente Diocesano.

 

2.       Il Comitato è convocato dall’amministratore almeno ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l’Amministratore lo ritenga necessario; resta in carica per il triennio associativo e, in caso di dimissioni di un componente, lo stesso viene sostituito con altro aderente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

 

Art. 28 - Gestione amministrativa parrocchiale

 

1.       A livello parrocchiale, la responsabilità dell’amministrazione è assunta dal Consiglio Parrocchiale, che ne affida la cura ad un segretario/amministratore, eletto dal Consiglio Parrocchiale su proposta del Presidente Parrocchiale, secondo quanto previsto dall’art.19.5 dell’AND.

 

 

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