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Sommario Premessa Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII

 

 

 

Capitolo V

 

Ordinamento delle Associazioni Territoriali, dei Gruppi e dei Movimenti

 

Art.18 - Associazione parrocchiale: organi e funzioni

 

1.       L’associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa di Azione Cattolica; Organi dell’Associazione parrocchiale, secondo quando disposto dall’art. 23.2.c dello Statuto, sono:

a.      l’Assemblea parrocchiale;

b.      il Consiglio parrocchiale;

c.      il Presidente parrocchiale.

 

2.       L’Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’AC parrocchiale; i bambini e ragazzi dell’ACR sono rappresentati dagli educatori; l’Assemblea è convocata all’inizio di ogni triennio associativo per deliberare obiettivi e linee programmatiche e per eleggere il Consiglio parrocchiale; è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria,  quando si presentino motivi di grande rilevanza che esulano dalle linee programmatiche e dagli obiettivi già deliberati.

 

3.       Il Consiglio parrocchiale è l’organismo rappresentativo della realtà associativa, preposto alla programmazione, gestione e verifica, della vita dell’Azione Cattolica parrocchiale; esso attua le decisioni dell’Assemblea ed è convocato dal Presidente, almeno una volta al mese, o, quando lo si ritenga doveroso, da almeno un terzo dei componenti o su richiesta dell’Assistente. Funzioni del Consiglio parrocchiale di AC sono: proporre, all’inizio del triennio, la nomina del Presidente parrocchiale; elaborare una proposta annuale per tutta l’associazione, in sintonia con il programma pastorale diocesano e parrocchiale e con la proposta associativa diocesana; dare un’ispirazione unitaria e di comunione agli itinerari e alle attività specifiche dell’ACR e dei Settori; promuovere e coordinare i percorsi formativi dei gruppi; curare i passaggi tra articolazioni e settori e impegnarsi a completare l’associazione; preoccuparsi, in tempi adeguati, della chiamata e della formazione dei responsabili educativi, accompagnandoli costantemente nel loro percorso e dotandoli degli strumenti necessari; condividere con l’Assistente il problema formativo di tutta la parrocchia; prestare costantemente attenzione alla realtà socio culturale del territorio, agli eventi e alle persone, e farsene carico inserendo tali questioni nell’ordine del giorno dei suoi impegni; promuovere attività di autofinanziamento per l’associazione.

 

4.       Il Presidente parrocchiale è nominato dall’Ordinario diocesano su proposta del Consiglio parrocchiale. Egli è garante della vita associativa in parrocchia e nulla omette, in termini di preghiera, studio, creatività e sacrificio, perché sia un’esperienza bella e coinvolgente. Sue funzioni prioritarie sono: convocare, in accordo con l’Assistente, e presiedere il Consiglio e l’Assemblea, perché espletino le rispettive funzioni; curare un rapporto personale costante e positivo con l’Assistente e con tutti i responsabili; rappresentare l’Associazione nel Consiglio Pastorale Parrocchiale; assicurare il rapporto con le altre parrocchie della città e con il centro diocesano, seguendone le proposte. Ha la rappresentanza legale dell’associazione parrocchiale in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

 

Art. 19 - Modalità elettive

 

1.       All’inizio di ogni triennio l’Assemblea elegge 5 aderenti: due rappresentanti del Settore Adulti, due rappresentanti del Settore Giovani, un rappresentante degli Educatori ACR, prevedendo la presenza della componente maschile e femminile; la votazione avviene su liste di candidati formulate dai rispettivi settori e dall’ACR in specifici momenti preassembleari convocati dal Presidente uscente e alla presenza dell’Assistente.

 

2.       Il Consiglio parrocchiale dell’Azione Cattolica risulta formato dall’uomo e dalla donna più suffragati per ciascun settore, che assumono l’incarico di responsabili dello stesso settore, e dal più suffragato tra gli Educatori ACR, il quale assume l’incarico di responsabile parrocchiale dell’ACR. A parità di voti è eletto il più anziano; in caso di dimissioni o di decadenza o di assunzione di altro incarico, analogamente a quanto disposto dagli art.10-12 del RN, subentra il primo tra i non eletti e, se esaurita la lista, si procede a nuova nomina su proposta del rispettivo settore o articolazione. I rappresentanti  da eleggere per ciascun settore si riducono ad uno nel caso il settore non superi i 30 aderenti; ogni aderente avente diritto di voto partecipa all’elezione per ciascuna delle liste, esprimendo massimo due preferenze.

 

3.       Le Associazioni parrocchiali incomplete di uno dei due settori, qualora il settore presente non superi il numero di 30 aderenti, sentito il parere dell’Assistente, propongono al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale.

 

4.       Entro 7 giorni dall’Assemblea elettiva, il Consiglio neo eletto, convocato e presieduto dal componente più anziano, si riunisce per proporre al Vescovo, sentito il parere dell’Assistente, la nomina del Presidente parrocchiale, tramite la Presidenza diocesana. La proposta di nomina viene formulata tenendo conto della comprovata esperienza associativa e dell’espressa disponibilità dell’interessato.

 

5.       Successivamente il Presidente convoca il Consiglio per procedere all’elezione del segretario, su sua proposta, che svolgerà anche le funzioni di amministratore; nelle Associazioni superiori a 100 aderenti, il Consiglio può procedere alla nomina dell’amministratore, oltre che del segretario, che entrano a far parte del Consiglio con diritto di voto.

 

6.       Del Consiglio fanno parte, laddove presenti: la coppia animatrice del gruppo famiglia di AC, il segretario del MLAC e del MSAC o un aderente della parrocchia, partecipante ai Movimenti, i consiglieri diocesani provenienti dalla parrocchia; tuttavia hanno diritto di voto, oltre al Presidente e al segretario/amministratore, soltanto i membri eletti dall’Assemblea e i rispettivi subentranti.

 

7.       In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente parrocchiale avvenute entro i primi due anni e mezzo del triennio associativo, il Consiglio procede ad una nuova designazione da proporre al Vescovo secondo le modalità di cui al comma 4; se avvengono nell’ultimo semestre del triennio associativo il Consiglio procede alla nomina di un coordinatore parrocchiale, preferibilmente interno al Consiglio stesso.

 

8.       Ogni controversia che dovesse insorgere all’interno del Consiglio parrocchiale deve essere affrontata sentito il parere della Presidenza diocesana.

 

Art. 20 - Associazione interparrocchiale

 

1.       La composizione e la struttura organizzativa di una associazione interparrocchiale, nonché le regole di funzionamento, sono le medesime descritte nell’ art. 14 del presente AND; essa è costituita da tutti gli aderenti delle due o più realtà parrocchiali che scelgono di condividere il percorso associativo.

 

2.       Le funzioni e le responsabilità all’interno del Consiglio sono affidate tenendo conto del criterio di presenza, partecipazione e promozione all’interno delle singole realtà parrocchiali;  ulteriori criteri e regole di funzionamento della vita associativa sono elaborati con la Presidenza diocesana.

 

Art. 21 - Ordinamento dei Gruppi e Movimenti

 

1.       La costituzione di Gruppi territoriali e/o Movimenti, secondo quanto disposto dagli art. 15 e 17 dell’AND, e l’eventuale scioglimento, è stabilita dal Consiglio diocesano sulla base di criteri di stabilità, di consistenza numerica, di coerenza con gli indirizzi dell’identità associativa, e avendo già sviluppato un percorso di impegno della durata di almeno un anno, con momenti formativi relativi alla conoscenza dello Statuto, del RN e dell’AND e del Progetto Formativo dell’AC.

 

2.       Il Gruppo territoriale è coordinato da un responsabile, nominato dal Consiglio diocesano su proposta del gruppo stesso, il quale mantiene rapporti costanti con il coordinatore cittadino dell’AC ed entra a far parte del Comitato Presidenti.

 

3.       I Gruppi e i movimenti usufruiscono delle sedi cittadine e diocesana dell’AC, o anche di spazi resi disponibili dalle parrocchie o dagli enti locali, per l’espletamento delle attività programmate.

 

4.       All’inizio di ogni anno associativo i Gruppi e Movimenti presentano al Consiglio diocesano, in fase di programmazione, il programma  delle attività annuali e ne verificano gli esiti a fine anno.

 

5.       Per i movimenti diocesani, costituiti ai sensi dell’art. 17 dell’AND, sono previsti i seguenti organi:

a.      il congresso, costituito dai partecipanti alla vita del Movimento, anche se aderenti in parrocchia; al congresso partecipano con diritto di parola gli animatori, i simpatizzanti e i Consiglieri diocesani dell’AC;

b.      il segretario, (due se i partecipanti al Movimento sono più di 30) eletto dal congresso e ratificato dal consiglio diocesano;

c.      l’èquipe del movimento, formata dal segretario diocesano e dai responsabili dei singoli gruppi.

 

6.       Il segretario diocesano entra a far parte del Consiglio diocesano con diritto di voto e della Presidenza diocesana su invito; la durata del mandato è analoga a quella per gli altri incarichi associativi.

 

7.       L’ordinamento del Movimento Studenti, Movimento Lavoratori,  FUCI, MEIC, MIEAC, è stabilito dai rispettivi regolamenti nazionali raccordati al presente AND.

 

 

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