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Sommario Premessa Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. V Cap. VII Cap. VIII

 

 

 

Capitolo VI

 

Ordinamento del Coordinamento cittadino

 

Art. 22 - Organi e funzioni del Coordinamento cittadino

 

1.       Il coordinamento cittadino, la cui finalità generale è descritta nell’art. 16 dell’AND, si realizza attraverso il Coordinatore cittadino e il Comitato Presidenti.

 

2.       Compiti prioritari del Coordinatore cittadino sono: rappresentare l’Associazione, a livello unitario e in sintonia con la Presidenza diocesana, in tutti gli ambiti e strutture territoriali, sia civili sia ecclesiali; convocare il Coordinamento cittadino periodicamente; farsi “compagno di strada” di ciascun presidente parrocchiale e responsabile dei Gruppi territoriali, perché sia promossa la vita associativa; in sintonia con le èquipes diocesane dei settori, individuare i coordinatori cittadini del settore adulti, del settore giovani e dell’ACR, i quali si fanno carico di raccordare e promuovere le realtà territoriali dei rispettivi ambiti nell’èquipes diocesane; favorire la partecipazione degli aderenti della propria città a iniziative di carattere sociale che consentano un significativo atteggiamento critico sui diversi aspetti della convivenza; curare la funzionalità della sede cittadina dell’AC.

 

3.       Il Comitato Presidenti è composto da tutti i presidenti parrocchiali della città e dai responsabili dei gruppi territoriali e dei movimenti costituiti. Esso ha il compito di favorire la reciproca comunicazione e collaborazione tra le associazioni parrocchiali; può essere convocato a livello diocesano quando lo ritiene opportuno la Presidenza.

 

Art. 23 - Modalità elettive

 

1.       Prima dell’Assemblea diocesana elettiva il Coordinatore convoca un’Assemblea cittadina, composta da tutti i rappresentanti delle associazioni territoriali della città all’Assemblea diocesana e i Consiglieri diocesani uscenti, per una riflessione sulla vita associativa nella città; si procede quindi all’individuazione di aderenti disponibili a candidarsi per l’elezione del Consiglio diocesano: le candidature possono essere espresse dai presidenti parrocchiali, dopo averne discusso in consiglio parrocchiale, o durante l’incontro stesso, sempre sentito il parere degli interessati e del presidente parrocchiale. In quest’ultimo caso ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 15 presenti.

 

2.       Deve comunque essere garantita la presenza di candidature per ciascuna lista; la lista completa dei candidati, sottoscritta dal coordinatore cittadino e consegnata alla Presidenza diocesana prima dell’Assemblea diocesana, non ha bisogno di ulteriori firme.

 

3.       Oltre alle liste di candidature per i settori e articolazioni, l’Assemblea cittadina individua aderenti che possano assumere l’incarico di coordinatore cittadino, il quale sarà eletto durante l’assemblea diocesana, come previsto dall’art. 10.1 del presente AND.

 

 

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