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Capitolo III

 

Associazione Diocesana

 

Art.7 - Organi  dell’associazione diocesana

 

1.       Gli Organi dell’Associazione diocesana sono quelli previsti dagli artt. 18 e 22 dello Statuto:

a)      l’Assemblea diocesana

b)      il Consiglio diocesano

c)      la Presidenza diocesana

d)      il Presidente diocesano

 

2.       Le riunioni degli Organi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono valide solo se è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.

 

3.       Le deliberazioni sono adottate se votate a maggioranza dei presenti.

 

Art. 8 – Funzioni dell’Assemblea diocesana

 

1.       Le funzioni dell’Assemblea diocesana sono descritte all’art. 18.1.a dello Statuto; in particolare essa definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione Cattolica diocesana ed elegge il Consiglio diocesano.

 

2.       Si riunisce almeno una volta l’anno per condividere le linee associative annuali e in via straordinaria, anche su richiesta di due terzi dei Consiglieri diocesani, per obiettivi e motivazioni non previste nella programmazione annuale e triennale.

 

3.       L’Assemblea diocesana elettiva si organizza, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio diocesano, almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

 

4.       Essa è composta da:

a)      i membri del Consiglio diocesano;

b)      il presidente parrocchiale e i cinque consiglieri eletti al consiglio parrocchiale, secondo quanto disposto dall’art. 19.2 dell’AND;

c)      il responsabile dei Gruppi territoriali, secondo quanto disposto dall’art.21 dell’AND;

d)      il segretario e tre membri dei movimenti diocesani, eletti dai rispettivi congressi;

e)      i presidenti della FUCI, del MEIC e del MIEAC.

 

5.       L’Assemblea diocesana approva, ed eventualmente modifica, l’Atto normativo diocesano e delega il Consiglio diocesano a recepire eventuali indicazioni del Consiglio Nazionale. L’Atto normativo entra in vigore dopo aver ricevuto il favorevole parere di conformità da parte del Consiglio Nazionale, ai sensi degli artt. 21-22 dello Statuto e 14 del RN.

 

Art. 9 - Funzioni del Consiglio diocesano

 

1.         Le funzioni del Consiglio diocesano sono stabilite dall’art. 18.1.b dello Statuto; in particolare: assume la responsabilità  della vita e dell’ attività associativa diocesana, in attuazione delle linee programmatiche indicate dall’Assemblea diocesana; elegge la Presidenza diocesana; cura la “formazione dei formatori” in piena sintonia con il Progetto formativo nazionale; delibera annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

 

2.         Il Consiglio diocesano si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l’anno e, in via straordinaria, quando lo si ritenga necessario da parte della Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; la convocazione del Consiglio può essere estesa, con voto consultivo, al Comitato Presidenti, costituito ai sensi dell’art. 22.3 dell’AND.

 

3.         Fanno parte del Consiglio diocesano, con diritto di voto, i Segretari dei movimenti, costituiti ai sensi dell’art.17 dell’AND, e i membri di Presidenza che non siano già consiglieri; fanno parte anche, con voto consultivo, una coppia responsabile della Commissione Famiglia, i responsabili di uffici e attività di interesse unitario, nominati dal Consiglio.

 

4.         Il Consiglio può organizzarsi in èquipe di settore e/o in commissioni, con specifici compiti per i quali può individuare degli incaricati.

 

Art.10 - Modalità elettive del Consiglio diocesano

 

1.       Il regolamento dell’Assemblea elettiva indica le modalità tecniche dell’elezione del Consiglio, garantendo che i delegati dell’Assemblea votino per tutte le liste e per il rispettivo coordinatore cittadino e che nella designazione degli eletti, sia garantita la presenza di uomini e donne.

 

2.       All’inizio di ogni triennio l’Assemblea diocesana elegge 25 membri: 7 membri tra i rappresentanti del Settore Adulti; 7 membri tra i rappresentanti del settore giovani; 7 membri tra i rappresentanti dell’ACR, quattro coordinatori cittadini.

 

Art. 11 - Funzioni della Presidenza diocesana e del Presidente

 

1.       Le funzioni della Presidenza diocesana sono stabilite dall’art. 18.1.c dello Statuto; in particolare: promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità; cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’Assemblea diocesana e degli indirizzi e decisioni assunte dal Consiglio diocesano; cura costanti rapporti di comunione e collaborazione con il Vescovo, le comunità parrocchiali, gli organismi di partecipazione ecclesiale e civile.

 

2.       La Presidenza si riunisce ordinariamente almeno ogni quindici giorni.

 

3.       Il Presidente diocesano promuove e coordina l’attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea diocesana; garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione; rappresenta l’Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

 

Art. 12 - Modalità elettive della Presidenza e del Presidente diocesano

 

1.       Il Consiglio diocesano eletto, con i Segretari dei movimenti costituiti, si riunisce entro otto giorni dall’Assemblea e, presieduto dal membro più anziano, individua una terna di nominativi da proporre al Vescovo per la nomina di Presidente diocesano, secondo le modalità descritte dall’art.10 del RN.

 

2.       Il Consiglio diocesano, in apposita seduta, elegge quattro vicepresidenti diocesani, due giovani e due adulti, (un uomo e una donna per ciascun settore) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori e due responsabili dell’ ACR. Le proposte di candidature sono di competenza del Consiglio diocesano. Elegge anche, su proposta del Presidente, il Segretario diocesano e l’Amministratore diocesano, nonché il Comitato per gli affari economici, secondo quanto disposto dall’art. 34 dello Statuto e dall’art. 27 dell’AND.

 

3.       Analogamente a quanto disposto dall’art.21.3 del RN per l’elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull’apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

 

4.       Alla Presidenza diocesana possono essere invitati, volta per volta o stabilmente, i segretari diocesani dei Movimenti costituiti, la coppia della Commissione Famiglia e i responsabili di uffici e attività di interesse unitario nominati dal Consiglio.

 

5.       I Membri della Presidenza, su delega del Presidente, rappresentano l’Associazione diocesana negli Organismi ecclesiali o civili ad indirizzo specifico.

 

 

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