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Sì alle coppie di fatto, no a single ed omosessuali
La legge sulla fecondazione punto per punto
Vietata quella eterologa, che richiede un donatore esterno alla coppia. Procreazione assistita consentita solo come extrema ratio
La prima legge in Italia che disciplina la procreazione medicalmente assistita, la numero 40 del febbraio 2004, è racchiusa in 18 articoli. Ecco punto per punto le disposizioni messe a punto dal Parlamento.
PROCREAZIONE ASSISTITA SOLO COME EXTREMA RATIO
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
DIRITTI DEL CONCEPITO
E' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
NO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA
Possibile soltanto la fecondazione omologa, quella cioè in cui vengono utilizzati seme ed ovulo della stessa coppia. Divieto invece per la eterologa, che richiede il ricorso ad un donatore esterno alla coppia.
SI' ALLE COPPIE DI FATTO, NO A SINGLE E OMOSESSUALI
Possono accedere alla procreazione medicalmente assistita le coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, coniugate o conviventi. Via libera quindi alle coppie di fatto, disco rosso invece per quelle di omossessuali e per i single.
NO A SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI
Vietata la sperimentazione sugli embrioni, possibile la ricerca clinica e sperimentale solo a fini terapeutici e diagnostici collegati alla tutela della salute dell'embrione stesso e quando non siano disponibili metodi alternativi.
LIMITI A PRODUZIONE EMBRIONI
Non potrà essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto e comunque non superiore a tre. Vietata la riduzione embrionaria nelle gravidanze plurime, fatti salvi i casi previsti dalla legge sull'aborto.
NO A CLONAZIONE
Vietata la clonazione e tutti gli interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete.
NO A CONGELAMENTO E SOPPRESSIONE EMBRIONI
Vietato congelare e sopprimere embrioni, fermo restando quanto stabilito dalla legge sull'aborto. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione, è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
RICONOSCIMENTO DEI NATI
I nati dopo la fecondazione artificiale assumono lo status di figli legittimi o riconosciuti. Non è possibile il disconoscimento per i nati dopo il procedimento eterologo quando la coppia abbia manifestato il suo consenso al ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Nessuna possibilità invece per il donatore di rivendicare legami con il nato.
STRUTTURE AUTORIZZATE
Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate iscritte in un apposito registro.
OBIEZIONE COSCIENZA
Medici e personale ausiliario potranno astenersi dal praticare la fecondazione artificiale quando sollevino obiezione di coscienza, da comunicare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
SANZIONI
Solo sanzioni amministrative per i medici che applicano la fecondazione eterologa o ai soggetti non ammessi dalla legge (minorenni, single, omossessuali), con la possibilità di sospensione dall'esercizio della professione variabile da un minimo di un anno ad un massimo di tre. Nessuna punibilità invece per coppie o singoli. Carcere da dieci a venti anni ed interdizione perpetua dalla professione per i medici che attuano la clonazione; reclusione da 3 mesi a due anni per chi realizza, organizza e pubblicizza la commercializzazione di gameti ed embrioni o la surrogazione di maternità. Carcere anche per chi applica la sperimentazione sugli embrioni e ricorre al congelamento e alla soppressione.
COSTI
Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso il ministero della Salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per esso è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.